Cashback e Lotteria Scontrini – I benefici (anche per gli esercenti)

Cashback e Lotteria Scontrini – I benefici (anche per gli esercenti)

Cashback e Supercashback

Con Decreto del Ministero dell’Economia pubblicato il 28 novembre 2020, sono state rese note le disposizioni attuative della disciplina del c.d. “cashback”, vale a dire i rimborsi che saranno concessi ai privati per l’effettuazione di acquisti senza utilizzo del denaro contante.

E’ prevista una fase sperimentale che ha preso il via lo scorso 8 dicembre 2020 e che si concluderà il 31 dicembre 2020.

Uno specifico rimborso è riconosciuto a coloro che effettueranno, mediante strumenti di pagamenti elettronici (es. carte di credito, bancomat), un numero minimo di 10 transazioni nel periodo sperimentale.
Il rimborso, erogato nel mese di febbraio, è pari al 10% dell’importo di ciascuna transazione, considerando le sole transazioni il cui importo non supera i 150 euro. Le transazioni di ammontare superiore rilevano solamente fino alla soglia di 150 euro.

Ai fini della determinazione del rimborso, per il periodo sperimentale di dicembre 2020, il valore complessivo massimo delle transazioni effettuate è pari a 1.500 euro.
A partire da gennaio 2021, prenderà il via la disciplina vera e propria, la quale sarà suddivisa in tre semestri, ossia:

  • 1° gennaio 2021-30 giugno 2021;
  • 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;
  • 1° gennaio 2022-30 giugno 2022.

Per ciascun semestre, potranno accedere al rimborso i soli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.
In tal caso, il rimborso è pari al 10% dell’importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro cadauna. Valgono le medesime regole previste per il periodo sperimentale, seppure con riferimento ad un intervallo temporale più ampio (6 mesi). Il rimborso sarà erogato entro il sessantesimo giorno successivo al termine di ciascun periodo semestrale.

A differenza della lotteria degli scontrini, il cashback, ovvero il «bonus» per chi acquista con strumenti di pagamento elettronici, attivo da ieri, ammette le spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni fiscali. Lo hanno chiarito i siti dell’app IO (uno dei canali per accedere allo sconto del 10% garantito dal Governo) e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Significa che si può ottenere un doppio beneficio, ad esempio, sulle spese effettuate in farmacia, per le quali si ottengono sia le detrazioni del 19% sia il cashback del 10% che verrà riconosciuto direttamente sul conto corrente dal mese di febbraio.
Lo stesso vale per l’idraulico o l’elettricista, il medico o l’avvocato, i cui sistemi di pagamento consentano la partecipazione al cashback.
Non rientreranno, però, nella lotteria degli scontrini, che esclude le spese detraibili o deducibili.

È, inoltre, istituito un rimborso speciale (c.d. “supercashback”) per i primi 100.000 partecipanti che, nel periodo di riferimento, avranno realizzato il maggior numero di transazioni mediante strumenti di pagamento elettronici. Possono aderire al programma “cashback” (e “supercashback”), esclusivamente su base volontaria, le persone maggiorenni residenti nel territorio dello Stato.

Gli interessati sono tenuti a registrarsi mediante “App IO” comunicando il proprio codice fiscale nonché gli estremi identificativi degli strumenti elettronici di cui ci si intende avvalere per effettuare i pagamenti (purché i medesimi siano utilizzati solamente per acquisti estranei all’attività d’impresa, arte o professione).
Per quanto concerne la gestione dei rimborsi, non appare previsto il coinvolgimento degli esercenti al minuto.
La gestione del programma avviene mediante il “Sistema Cashback”, predisposto e gestito dalla società PagoPA S.p.a.

Novità si registrano anche sul fronte della “Lotteria degli Scontrini”

A partire dal 1° dicembre 2020 è possibile generare il proprio “codice lotteria” sul portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it. Sarà sufficiente accedere all’area pubblica del portale (dunque senza necessità di registrazione) e inserire nella sezione dedicata il proprio codice fiscale.
Il servizio on line, dopo aver verificato l’esistenza e validità del codice, verificherà anche la maggiore età del richiedente, visto che la partecipazione alla lotteria è riservata ai soggetti maggiorenni e residenti in Italia che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione. Il servizio genererà, così, il codice lotteria, sia in formato alfanumerico che in formato codice a barre, e questo dovrà poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile (es. smartphone) così da poter essere mostrato all’esercente al momento dell’acquisto (prima dell’emissione del documento commerciale), quale manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni.

Si ricorda, però, che il codice in parola potrà essere utilizzato soltanto per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021, data di avvio della lotteria. Inoltre, se verranno confermate le novità prospettate dal Ddl. di bilancio 2021, la partecipazione alle estrazioni dovrebbe essere consentita esclusivamente in caso di acquisti effettuati mediante mezzi di pagamento elettronici.

 

La lotteria dal punto di vista degli Esercenti

Alle estrazioni della lotteria partecipano non soltanto i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i venditori che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Il biglietto vincente per il consumatore determina automaticamente anche la vincita per l’esercente.

Potete scaricare qui una brochure dell’Agenzia delle Entrate di presentazione della novità e della normativa dal punto di vista degli esercenti.

Studio commerciale Ricci & Associati
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info@studioricciroberto.it


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