ISA 2019: guida al nuovo strumento

ISA 2019: guida al nuovo strumento

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (I.S.A.), che dal 2019 (periodo di imposta 2018) hanno sostituito gli studi di settore, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono degli indici utili all’emersione spontanea delle basi imponibili e a sostenere l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti obbligati, attraverso un rafforzamento della comunicazione con l’Agenzia delle Entrate.

Cosa sono gli ISA


Gli ISA (introdotti dallart. 9-bis co. 1 – 19 del D.L 24.4.2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21.6.2017 n. 96), sviluppati sulla base di analisi di dati contabili ed extracontabili e sulle ulteriori informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e relativi a più periodi d’imposta, esprimono la sintesi di indicatori tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Gli ISA comunicano su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente soggetto alla loro applicazione, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso ad un apposito regime premiale.

 

Differenze tra studi di settore e ISA


Gli studi di settore identificavano dei parametri per la congruità (ricavi) ovvero indicatori di coerenza economica o contabile. Se il ricavo della società fosse stato superiore a quello presunto dall’Agenzia delle Entrate si sarebbe ottenuto un esito congruo (senza alcun beneficio), se invece fosse stato inferiore sarebbe stato considerato non congruo. Al contrario, gli ISA rappresentano un valore indice (rating) di affidabilità dell’impresa in un “voto” da 1 a 10, che – se superiore ad un determinato valore (superiore a 6) – mira a conferire dei benefici in termini di riduzione degli adempimenti o tranquillità nel subire altri accertamenti.

Un’altra differenza riguarda il periodo temporale assunto per la loro realizzazione:

gli ISA assumono come riferimento il periodo temporale di otto periodi di imposta antecedenti a quello di applicazione mentre gli studi di settore si riferivano ad una sola annualità.

Così operando, gli ISA hanno la possibilità di includere informazioni più dettagliate rispetto quelle contenute negli studi di settore.

 

Regime premiale degli ISA


Dall’applicazione degli ISA vi sarà l’attribuzione di un doppio giudizio, dal quale ne conseguirà una valutazione “complessiva”, con una scala che potrà variare da 1 a 10.

Tra i principali vantaggi per i contribuenti che otterranno un punteggio superiore a 8, è previsto l’esonero:

dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale e sul modello TR per compensare “orizzontalmente” (ovvero compensare debiti e crediti di diversa natura: ad esempio il credito IVA con il debito IRPEF) i crediti IVA annuali e trimestrali di importo sino a 50.000 euro annui;
dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia patrimoniale ai fini della richiesta di rimborso dei crediti IVA sino a 50.000 euro annui, emergenti dalla dichiarazione annuale e dal modello TR.

☛ Secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 126200 del 10 maggio 2019, il beneficio è applicabile ai soli soggetti passivi che, nel periodo d’imposta 2018, hanno conseguito un livello di affidabilità almeno pari a 8:

– per i crediti IVA annuali maturati nella dichiarazione IVA per il 2019 (modello IVA 2020);

– per i crediti IVA infrannuali maturati nei primi tre trimestri del 2020, mediante presentazione dei rispettivi modelli TR.

I primi due adempimenti per i quali i soggetti passivi IVA con livello ISA per il 2018 pari almeno a 8 potranno usufruire dell’esonero dal visto (o dalla prestazione della garanzia, nel caso delle richieste di rimborso) saranno:

la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2019, da presentarsi tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020;

il modello TR relativo al primo trimestre 2020, anch’esso da presentarsi entro il termine del 30 aprile 2020.

Nella seguente tabella si evidenziano i benefici derivanti da un punteggio di affidabilità fiscale ottimo, per esso intendendosi un risultato pari o superiore a 8:

 

BeneficioLivello minimo
di affidabilità
per il periodo d’imposta 2018
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:

·         50.000,00 euro annui, relativamente all’IVA;

·         20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP.

8
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.8
Esclusione dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.9
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.8,5
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo.8
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.9

 

Soggetti obbligati


I soggetti che devono presentare gli ISA sono gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come «attività prevalente», una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Attività prevalente

L’attività prevalente coincide con l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

L’individuazione dell’attività prevalente è effettuata con riferimento a una stessa categoria reddituale. Pertanto, se il contribuente svolge diverse attività, alcune in forma d’impresa e altre in forma di lavoro autonomo, determina sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa, sia l’attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo.

– Se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività afferenti ISA differenti, il contribuente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
– se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applica sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo.

Soggetti multiattività

I contribuenti che esercitano due o più attività d’impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l’importo complessivo dei ricavi dichiarati, inerenti le attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l’ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello.

Per rendere più chiari questi concetti si presenta ora un esempio:

Il contribuente presenta istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate affermando che egli dichiara 2 tipologie di reddito, ovvero fondiario (ai sensi dell’art. 32 TUIR) e di impresa (ai sensi dell’art. 55 TUIR), che ricadono nello stesso studio ISA.  Il soggetto enuncia, inoltre, che per la prima attività ha ottenuto un fatturato nel 2018 pari ad € 38.000 mentre per la seconda attività € 19.000.

Il contribuente chiede se in presenza di due tipologie di reddito rientranti nello stesso settore di applicazione ISA possa ricadere in una delle cause di esclusione di presentazione.

Il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone, nell’articolo 9-bis comma 6, che gli indici non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

“b) dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici”.

Il richiamo ai ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, o ai compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR – quale termine di riferimento per individuare i limiti di applicazione degli ISA – consente di ritenere che l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, quando dispone che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono istituiti per gli esercenti “attività di impresa, arti o professioni“, si riferisca ai soli soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR, ovvero redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui al precedente articolo 53 del medesimo testo unico.

Ne consegue che, nel caso di specie, la prima attività, il cui reddito è riconducibile a quello agrario (determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 32 del TUIR), non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Ai fini dei predetti indici, dunque, si è in presenza di un’unica attività il cui reddito è determinato ai sensi dell’articolo 55 del Tuir (reddito d’impresa), in relazione all’effettivo esercizio della quale troverà applicazione il relativo indice sintetico di affidabilità.

 

Cause di esclusione dagli ISA


Gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • inizia o cessa l’attività ovvero si trova in condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • dichiara ricavi ovvero compensi di importo superiore a 164.569,00 euro.

Come riportato anche nelle istruzioni degli ISA, per periodo di non normale svolgimento dell’attività s’intende, ad esempio, il periodo:

  • in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
  • in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale;
  • in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta, a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
  • in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
  • in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  • in cui in corso d’anno si verifica la modifica dell’attività esercitata, salvo il caso in cui le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
  • per i professionisti, in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno, a causa di provvedimenti disciplinari;
  • nel caso di eventi sismici, se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso
    – vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica), tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo,
    – per i contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto,
    – per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.

Inoltre, gli ISA non si applicano nei confronti di:

  • coloro che hanno aderito al regime dei minimi e forfettario;
  • contribuenti “multiattività”, non rientranti nel medesimo ISA, se i ricavi delle attività non prevalenti superino il 30% dei ricavi totali;
  • enti del terzo settore non commerciali che determinano il reddito ai sensi dell’ articolo n. 80 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che determinano il reddito ex articolo 86 del D.Lgs. n. 117/2017;
  • imprese sociali;
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Rilevanza degli indici ai fini dell’accertamento


Dai risultati derivanti dall’applicazione degli indici, nonché dalle informazioni presenti nell’Archivio dei rapporti finanziari dell’Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73) si definiranno specifiche strategie di controllo basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale (art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017).

☛ Ai fini della definizione di tali strategie e dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione dei controlli, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza considereranno rilevante nel misurare il rischio di evasione del contribuente un livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6. (provvedimento 126200/2019).

 

Livello di affidabilitàEffetti riconosciuti
10Tutti i benefici del regime premiale

Tutti i benefici del regime premiale

9
8Alcuni benefici del regime premiale
Da 6,1 a 7,99Esclusione dalle liste di controllo e dal regime premiale
Da 1 a 6Possibile inserimento nelle liste di controllo

 

Studio commerciale Ricci & Associati
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