L’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture

L’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture

In base a quanto previsto dal Decreto IVA (Dpr 633/1972), l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di bollo sono tra loro alternative.

Di conseguenza quando le fatture riguardano importi assoggettati ad IVA, gli stessi sono esenti dall’imposta di bollo.

Questa va invece applicata (nella misura di € 2,00) esclusivamente alle fatture emesse senza addebito di IVA per un importo superiore a € 77,47; per quelle di importo inferiore la marca da bollo non va invece applicata.

 

I casi di esenzione dall’imposta di bollo sulle fatture

In pratica, il principio di alternatività comporta che siano esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto:

  • fatture, note di credito e di debito, che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad IVA;
  • fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci ed a cessioni intracomunitarie di beni;
  • le operazioni in reverse charge.

 

I casi in cui si deve applicare l’imposta di bollo

Sono invece soggette all’imposta di bollo tutte le fatture emesse aventi un importo complessivo superiore a € 77,47 non assoggettato da IVA, quali:

  • imposta di bollole fatture fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
  • le fatture fuori campo IVA ex artt. da 7-bis a 7-septies Dpr 633/72;
  • le fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
  • le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72, ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;
  • le fatture esenti (art.10 Dpr 633/72);
  • le fatture escluse (art.15 Dpr 633/72);
  • le fatture emesse dai contribuenti in regime dei minimi e forfettari.

Casi particolari in cui si deve applicare l’imposta di bollo

Per quanto riguarda le fatture che presentano contemporaneamente importi assoggettati ad imposta sul valore aggiunto e importi non assoggettati, ai fini dell’imposta di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva.

Se quest’ultimo è superiore a € 77,47 la marca da bollo va applicata.

 

E per quanto riguarda la fatturazione elettronica?

A partire dal 2020 l’Agenzia delle Entrate effettuerà un controllo automatico sui bolli applicati sulle fatture elettroniche.

Il Decreto Crescita prevede che l’Agenzia integri le fatture inviate attraverso lo Sdi che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, ancorché dovuta, attraverso procedure automatizzate.

Nella sostanza, l’importo dell’imposta da pagare, reso noto al contribuente con il cassetto fiscale, potrà essere ricalcolato dall’Agenzia in base alle informazioni contenute nella fattura.
La procedura sarà infatti in grado d’intercettare la mancata “applicazione” del bollo incrociando la natura dell’operazione e l’importo addebitato.
Secondo le modifiche previste dal decreto fiscale, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo – eventualmente integrata mediante la procedura automatizzata – il contribuente sarà raggiunto da una comunicazione telematica, con modalità da definirsi, con la quale viene chiesto il pagamento dell’imposta, oltre a sanzione e interessi. La sanzione del 30%, sarà ridotta a 1/3 (quindi pari al 10 per cento).

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, entro 30 giorni, comporterà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della somma.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle fatture inviate tramite Sdi dal 1° gennaio 2020.

Studio commerciale Ricci & Associati
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