Criptovalute e Dichiarazione dei Redditi

Criptovalute e Dichiarazione dei Redditi

CRIPTOVALUTE E IMPOSTE

Le criptovalute, come l’ormai famosissimo Bitcoin, sono tipi di moneta virtuale che puntano a essere sempre più utilizzate per le transazioni online e/o per usufruire di particolari servizi online.

La valuta virtuale è definita all’art. 1, comma 2, lett. qq), D.Lgs. 90/2017 come: “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”.

L’Agenzia delle entrate, ha affermato che il Bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.
Anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che l’attività di intermediazione di valute con Bitcoin e altre cripto, esercitata in modo abituale e professionale, costituisce a tutti gli effetti, un’attività rilevante soggetta Ires o Irpef (nel caso in cui l’attività sia esercitata da una persona fisica) Irap e a tutti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e segnalazione.

Mentre recentemente, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di chiarire come il possesso di criptovalute da parte di privati, possa avere riflessi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa possono generare un reddito diverso tassabile secondo l’art. 67 TUIR.
Pertanto, si applicheranno i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto la cessione delle valute estere.

Secondo quanto disposto dall’art. 67 TUIR, le imposte sulle eventuali plusvalenze saranno dovute solo e soltanto se la giacenza media di tutti i “wallet” (portafogli elettronici, che l’Agenzia dell’Entrate assimila a dei conti correnti), indipendentemente dalla loro natura, detenuti dal medesimo contribuente, supera per almeno 7 giorni consecutivi, un controvalore pari ad € 51.645,69. È bene puntualizzare che alla cessione a titolo oneroso della criptovaluta è stato equiparato anche il prelievo dai wallet.
In questo caso, la plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.
Ricordiamo che vengono rilevate solo al momento della vendita e pertanto, in altre parole, le imposte devono essere pagate solo sulle plusvalenze, e solo nel momento in cui si dovessero vendere generando una plusvalenza superiore alla soglia di 51.645,69 €.
In merito all’individuazione del controvalore in euro della criptovaluta, è importante che il contribuente conservi traccia dei dettagli degli acquisti di criptovaluta, al fine di ricostruire anche in via indiretta il tasso di cambio all’epoca del “carico” di valuta virtuale.

COMUNICAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici devono dichiararle nell’apposito quadro RW del modello Redditi PF, relativo al monitoraggio fiscale nel caso di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.
Il contribuente, pertanto, dovrà indicare in dichiarazione il controvalore in € della criptomoneta secondo il cambio al 31 dicembre desumibile dal sito dove ha acquistato la criptovaluta.

Studio commerciale Ricci & Associati
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