Leasing auto aziendali : cos’è e come funziona

Leasing auto aziendali : cos’è e come funziona

Nello scorso articolo avevamo analizzato quali costituiscono gli aspetti, dal punto di vista fiscale, che devono essere valutati prima di procedere all’acquisto di autovettura aziendale.

Tuttavia, è bene ricordare che l’acquisto non è l’unica alternativa percorribile per l’imprenditore che decide di ampliare o rinnovare la sua flotta aziendale.

Tra gli strumenti maggiormente utilizzati per l’acquisizione dei cespiti, come le autovetture, vi è indubbiamente il leasing. Vediamo quindi cos’è il leasing e quale è il trattamento fiscale applicabile.
Innanzitutto quando parliamo di leasing è bene sapere che esistono due tipologie: quello operativo e quello finanziario.

Nel leasing finanziario, la società di leasing acquista il bene e lo concede in uso, dietro il pagamento di canoni contrattuali all’utilizzatore che ne assume la disponibilità, tutti i benefici e i rischi che ne conseguono.
L’utilizzatore può, al termine del contratto, diventarne proprietario con il versamento del prezzo di riscatto che generalmente costituisce una cifra simbolica (ad esempio l’1% del valore del prezzo di acquisto), poiché nella pratica, la società di leasing è solita richiede una rata iniziale o maxi rata più alta delle successive che può essere pari o superiore al 10% del prezzo del cespite.

Oltre alla classica variante appena descritta, in questi anni se ne è consolidata un’altra, quella del full leasing, in cui la società concedente offre all’utilizzatore oltre all’autovettura anche una vasta gamma di servizi aggiuntivi, quali per esempio la manutenzione, il cambio di pneumatici, il soccorso stradale, eccetera.

Il leasing operativo, seppur basato anch’esso sul pagamento periodico di canoni, è strettamente legato al periodo di utilizzo del bene e non prevede al termine dell’contratto l’opzione di acquisto del bene, che diversamente costituisce elemento tipico della locazione finanziaria.

Per quanto attiene al trattamento fiscale, in particolare in relazione alle imposte indirette, non si può che fare rinvio alla disciplina già analizzata nello scorso articolo in sede di acquisto di un autoveicolo di cui all’art. 164 TUIR, in quanto non sono previste limitazioni differenti alla deducibilità dei costi, tra veicoli acquistati in proprietà e quelli acquisiti tramite contratto di leasing.

Quindi per individuare la deducibilità fiscale dei canoni si dovrà innanzitutto distinguere:
– se si tratta di un veicolo strumentale all’attività di impresa e quindi impiegato esclusivamente per lo svolgimento della propria attività o adibito ad uso pubblico, la deducibilità dei canoni è piena.
– se si tratta di veicoli ad uso promiscuo come individuati dall’ art. 164 Tuir comma 1 lett. b), la deducibilità dei canoni è fissata al 20% e limitata al costo massimo fiscalmente riconosciuto del bene che ricordiamo è fissato a:

  • 18.075,99€ per le auto e autocaravan;
  • 4.131,66€ per i motocicli;
  • 2.065,83€ per i ciclomotori.

La deducibilità dei canoni, con la conversione in legge del Decreto “semplificazione fiscale”, dal 1° gennaio 2014 non è più subordinata alla durata del contratto di leasing, pertanto anche se il contratto ha durata inferiore al periodo di ammortamento previsto per cespite, non ne consegue l’indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria, come invece avveniva prima del gennaio 2014.

Anche per quanto riguarda gli interessi passivi derivanti da contratti di locazione finanziaria, possiamo affermare che sono attratti dalla disciplina dell’art. 164 Tuir e dunque assoggettati alle relative limitazioni poste per i veicoli a motore, nonché alle limitazioni previste dal Testo Unico dei Redditi previste rispettivamente per i redditi d’impresa secondo l’art. 96 e per le società di persone e ditte individuali secondo l’art. 61.

Studio commerciale Ricci & Associati
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