Acquisto di auto aziendali: breve guida sulla fiscalità

Acquisto di auto aziendali: breve guida sulla fiscalità

Breve guida alla fiscalità nell’acquisto di auto aziendali

Diversi sono gli aspetti che solitamente valutiamo prima di decidere se acquistare un nuovo veicolo: prestazioni, funzionalità, estetica, consumi ed emissioni.
Quando però è un imprenditore a procedere all’acquisto, entrano in gioco altri fattori, tra cui il più importante, è sicuramente il trattamento fiscale che verrà applicato al bene.

In questo articolo analizzeremo brevemente come è articolata la gestione fiscale delle autovetture sia dal punto di vista delle imposte dirette, sia da quello delle imposte indirette.

VEICOLI AZIENDALI E IMPOSTE DIRETTE

Il primo aspetto che dovrà esser valutato, riguarda le regole di deducibilità sancite all’art. 164 Tuir, il quale prevede due categorie.

1) Veicoli pienamente deducibili

Il comma 1 lett. a stabilisce l’integrale deducibilità dei costi d’acquisto e di impiego dei veicoli utilizzati dalle imprese, in determinati casi:

  • veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, definiti restrittivamente dall’Amministrazione Finanziaria come quei “veicoli senza i quali l’attività imprenditoriale non può essere esercitata”. In questo senso, rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo: autovetture per imprese che esercitano l’attività di noleggio, le autovetture per le scuole guida, aeromobili da turismo. Paradossalmente, per meglio comprendere l’interpretazione dell’Amministrazione Finanziaria, l’autovettura utilizzata da un fattorino per le consegne, non rientra in tale categoria, in quanto, nonostante l’esercizio dell’attività risulti sicuramente più difficoltoso senza l’autovettura, rimane comunque possibile e da ciò ne deriva la sua non indispensabilità.
  • veicoli adibiti ad uso pubblico: la cui destinazione ad uso pubblico deve essere riconosciuta da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione (es. taxi).
  • veicoli pienamente deducibili secondo il principio di inerenza: i quali sostanzialmente non rientrano nei mezzi espressamente individuati dal legislatore nel Tuir, ma il rapporto tra utilizzo del veicolo ed esercizio dell’attività d’impresa, arte e professione, deve essere provato e giustificato caso per caso.

Un caso particolare che vale la pena menzionare, è sicuramente quello dell’autocarro, utilizzato in passato come escamotage per ottenere la deducibilità integrale, grazie a piccole modifiche apportate al veicolo.
Ad oggi, in conseguenza ai numerosi interventi dell’Agenzia della Entrate per eliminare il fenomeno dei c.d. “falsi autocarri” sono stati fissati dei requisiti imprescindibili per la configurabilità del veicolo come autocarro (desumibili dal libretto di circolazione del veicolo):

  • Immatricolazione come N1;
  • Codice carrozzeria F0;
  • Quattro o più posti a sedere;
  • Rapporto potenza (KW) e portata non deve superare 180.

Ricordiamo che l’autocarro è considerato un bene esclusivamente strumentale e quindi beneficia di una deduzione pari al 100% contro il 20% previsto per gli altri casi.

2) Veicoli parzialmente deducibili

Proseguendo alla disamina dell’art. 164 Tuir, alle lettere b e b bis, individuiamo quei veicoli per i quali, il legislatore ha previsto una deducibilità parziale.
In primo luogo, nel caso in cui il veicolo sia presente in azienda ma non sia stato assegnato ad un dipendente oppure sia stato acquistato da professionisti, agenti e rappresentanti, la sua deducibilità sarà soggetta a limitazioni (art. 164 co.1 lett. b).
In questo caso, la deducibilità è fissata in percentuale del 20% sia per le spese di impiego (assicurazione, carburante, tassa di possesso ecc.) senza limite massimo di spesa, sia per il costo di acquisto (comprensivo di costi di motorizzazione, PRA e iva indetraibile) ma in questo caso, con dei limiti massimi fiscalmente riconosciuti:

  • 18.075,99€ autovetture e autocaravan
  • 4.131,66€ motocicli
  • 2.065,83€ ciclomotori

Ciò comporta che qualora il costo d’acquisto sia superiore al tetto massimo fiscalmente riconosciuto, la percentuale di deducibilità (20%) verrà comunque calcolata sul limite e non sul reale costo sostenuto.
In generale possiamo affermare che per queste categorie di veicolo, vi è una presunzione assoluta sull’utilizzo del bene come promiscuo e di conseguenza il legislatore, non ammette prova contraria.

L’ultimo caso di deducibilità parziale, riguarda i veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente (art. 164 co.1 lett. b bis), riferendosi a quell’ ipotesi in cui il dipendente è autorizzato dal datore di lavoro, a far uso del veicolo sia per ragioni aziendali, sia per esigenze personali.
In questo caso, all’impresa spetta una deduzione al 70% per i costi d’acquisto e le spese di impiego senza tetto massimo, a condizione che l’auto sia stata concessa al dipendente in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta (≥ 184 giorni).

Diverso sarà invece il trattamento fiscale riservato al dipendente, in quanto, con la Legge di Bilancio 2020, il fringe benefit derivante dalla concessione di un’autovettura aziendale, genererà un compenso in natura in capo al dipendente, che concorrerà alla formazione del reddito imponibile, parametrato al livello di emissioni CO2 del veicolo, penalizzando così i veicoli più inquinanti.

VEICOLI AZIENDALI E IMPOSTE INDIRETTE

La detrazione Iva sui veicoli stradali si differenzia in base all’uso al quale viene destinato il veicolo:

  • Se il veicolo è utilizzato esclusivamente per esigenze dell’attività economica, l’imposta è recuperabile interamente;
  • In caso di utilizzo promiscuo, generalmente la detrazione Iva è fissata al 40%, fatte salve alcune eccezioni per gli agenti e rappresentanti di commercio che possono ottenere una gradazione quantificata all’impiego del veicolo nell’esercizio dell’attività.

ln caso di concessione di veicoli utilizzati dal datore di lavoro nell’esercizio dell’impresa e messi a disposizione dei dipendenti, dietro un corrispettivo convenuto specificamente per la possibilità accordata a questi ultimi di utilizzarli anche per scopi privati, sono comunque da considerarsi utilizzati totalmente per l’effettuazione di operazioni poste in essere nell’ambito dell’attività d’impresa, pertanto con IVA detraibile nella misura integrale.

Infine anche l’Iva, relativa alle prestazioni di servizi relative ai veicoli, custodia, manutenzione, riparazione, nonché l’acquisto di carburanti e lubrificanti, è ammessa in detrazione nella stessa misura prevista per l’acquisto o importazione del veicolo.

Studio commerciale Ricci & Associati
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