SuperBonus Edilizia 110%

SuperBonus Edilizia 110%

Il decreto rilancio, nell’ambito delle misure a sostegno al lavoro e all’economia, ha incrementato il “SuperBonus” al 110%, l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica e interventi antisismici sugli immobili ad uso abitativo.

Le nuove disposizioni che consentono di fruire di una detrazione del 110% delle spese, si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni del 50 e 65%.

Interventi agevolabili

Rientrano nel Superbonus 110% le seguenti attività:

  • isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, (cosiddetto cappotto termico);
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico;

Gli interventi suddetti sono considerati trainanti, vale a dire che almeno uno di essi è condizione necessaria per poter rientrare nel superbonus 100%.
L’altra condizione necessaria, relativamente agli interventi di risparmio energetico, è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.

Interventi trainati (vale a dire che le seguenti spese possono rientrare nel superbonus 110% unendole alle spese trainanti suddette) :

  • spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico (cd. “ecobonus, casi tipici gli infissi, pannelli solari, impianti fotovoltaici);
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

Dette spese trainate sfruttano il superbonus 110% solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus 110% si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».

Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del cd. “cappotto termico” o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus 110%, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

Soggetti che possono usufruirne del Superbonus 110%

  • Condomìni;
  • Persone fisiche (al di fuori di attività di impresa o professioni);
  • Istituti autonomi di case popolari, Onlus, Associazioni sportive (limitatamente ai lavori su immobili adibiti a spogliatoi);

Le persone fisiche :

  • devono possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • in alternativa detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, (coniuge, componente dell’unione civile di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) nonché i conviventi di fatto ai sensi di legge, sempre ché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Per quanto riguarda i soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, possono fruire del Superbonus 110% in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.
Ovviamente per queste categorie rimane anche la possibilità di utilizzare il superbonus nella loro sfera privata (es. abitazione).

Immobili agevolabili

– parti comuni di edifici residenziali in “condominio”;
– edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze; (1)
– unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari; (2)
– singole unità residenziali all’interno di edifici in condominio (solo lavori trainati)

Note
Si sottolinea che:
(1) per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
(2) una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

 AMMONTARE DEL CREDITO

La spesa massima agevolabile per gli interventi di isolamento termico è pari ad euro:

– 50.000,00 per gli immobili unifamiliari o per quelle considerate indipendenti;
– 40.000,00 per ogni unità immobiliare se lo stesso è composto da due a otto unità;
– 30.000,00 per ogni unità immobiliare se l’edificio è composto da più di 8 unità;

La spesa massima ammissibile per gli impianti di climatizzazione è pari a:

– euro 30.000,00 su immobili unifamiliari o sulle singole unità degli immobili plurifamiliari indipendenti;
– euro 20.000,00 per ogni unità immobiliare per gli impianti di condomini, ridotto a 15.000.00 se le unità immobiliari del condominio sono più di otto;

La spesa massima ammissibile per interventi antisismici rimane in vigore quella preesistente di 96.000,00

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO

Novità interessante è che il credito spettante, oltre alla consueta possibilità di recuperarlo sotto forma di detrazione dalle imposte (in questo caso in soli 5 anni), potrà essere in alternativa utilizzato sotto forma di sconto in fattura nel caso in cui l’impresa che esegue i lavori sia disponibile a acquisire tale credito, oppure ceduto a terzi.

Se appare poco probabile il caso dell’impresa che acquisisce il credito, sicuramente più frequente sarà la possibilità di cedere a terzi il credito.
Sostanzialmente chiunque può acquistare il credito, anche se la soluzione più consueta immaginiamo possa essere quella della cessione a Istituti di credito.
Questa opportunità rende possibile ottenere l’agevolazione anche a coloro che, non avendo imposte da versare, fino ad oggi avevano preclusa l’agevolazione.

Ciò che ci pare di sottolineare di questo provvedimento, è da un lato il rilevante beneficio usufruibile per rendere più efficienti i propri immobili, dall’altro la complessità della procedura che necessita di una serie di verifiche, adempimenti, certificazioni, visti di conformità e responsabilità.

Riteniamo quindi importante affidarsi a figure professionali ben preparate.

 

Studio commerciale Ricci & Associati
Studio commerciale Ricci & Associati
info@studioricciroberto.it


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