L’ imposta comunale sulle pubblicità: in che casi devo pagarla?

L’ imposta comunale sulle pubblicità: in che casi devo pagarla?

L’ imposta comunale sulle pubblicità è un’imposta che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuati nei luoghi pubblici per promuovere l’immagine del soggetto pubblicitario.

Sono, quindi, soggette a tale imposta tutte le imprese che diffondono tramite qualsiasi mezzo messaggi pubblicitari per promuovere sé stesse o un proprio prodotto/servizio.

Vediamo ora la definizione normativa e un caso studio.

 

DEFINIZIONE

 

L’ imposta comunale sulle pubblicità è stata istituita con il decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 che afferma:

 

l’imposta comunale sulle pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche […] effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ai fini di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.

 

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

 

L’ imposta comunale sulle pubblicità è un’imposta che colpisce la capacità contributiva del soggetto passivo espressa dalla spesa effettuata per l’esposizione pubblicitaria.

Il presupposto impositivo è la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso mezzi di comunicazione visivi ed acustici, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

 

SOGGETTI COINVOLTI

 

Il Soggetto attivo è rappresentato dal comune sul cui territorio vengono esposte le varie tipologie di pubblicità.

È fatta salva la possibilità dei comuni di avvalersi di concessionari per la riscossione dell’imposta dovuta.

Il Soggetto passivo, cioè colui che è tenuto al pagamento dell’imposta, è rappresentato da chi dispone del mezzo attraverso cui il messaggio pubblicitario è diffuso.

 

MESSAGGI PUBBLICITARI

 

L’imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui può essere contenuto il messaggio pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi contenuti.

La pubblicità si suddivide in quattro categorie principali:

  1. ordinaria: insegne, cartelli, locandine, targhe…
  2. effettuata con veicoli;
  3. con pannelli luminosi e proiezioni: insegne, pannelli o strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine…
  4. pubblicità varia: striscioni, distribuzione di volantini, apparecchi amplificatori…


DICHIARAZIONE

 

IL soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione dei mezzi pubblicitari che vorrà esporre, indicandone le caratteristiche, la durata e il luogo in cui intende apporre il messaggio.

È possibile scaricare la dichiarazione necessaria nel sito internet del comune interessato o recarti di persona presso il loro centro comunale.

Tale dichiarazione avrà valore anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modifiche da cui possa derivare un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Per tutte la variazioni riguardanti i mezzi pubblicitari esposti deve essere presentata una nuova dichiarazione.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

 

L’Imposta comunale sulla Pubblicità deve essere versata in un’unica soluzione mediante c/c postale intestato al comune o al concessionario del comune o direttamente presso la Tesoreria comunale.

 

IL CASO STUDIO

 

Un cliente dello studio ha ricevuto dal concessionario del Comune un avviso di accertamento riguardante l’omesso versamento dell’imposta comunale sulle pubblicità nel periodo di imposta 2016 per l’affissione di alcune immagini poste davanti la vetrina del suo negozio.

Lo studio ha innanzitutto visionato la normativa afferente l’ imposta comunale sulle pubblicità ed i casi di esenzione dalla stessa.

L’art. 17 del D.Lgs. 507/1993 modificato dal D.L. 22/06/2012 n.83 dispone che

sono esenti dall’imposta la pubblicità realizzata all’interno dei locali […]esposti nelle vetrine che non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Il Regolamento Comunale conferma quanto previsto dal D.Lgs in questione:

le modalità di applicazione, esenzioni, riduzioni e pagamento dell’imposta e rimborsi sono disciplinati dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993 e s.m.i.

Le immagini del cliente superano tale superficie per cui la società avrebbe dovuto corrispondere l’imposta nel periodo considerato.

Lo studio ha quindi consigliato il cliente ad adottare il ravvedimento operoso.

–> Il ravvedimento operoso per l’imposta comunale sulla pubblicità prevede l’applicazione di una sanzione pari al 3,75% dell’imposta non versata.

Gli interessi al 2017 sono pari al 0,1% mentre a partire dal 2018 sono dello 0,3%.


In sede di versamento dell’imposta non pagata occorre presentare il modello F24 indicando come codici tributo l’imposta non versata (3964), gli interessi (3965) e le sanzioni (3966).

 

Affidati allo Studio Commerciale Ricci & Associati srl STP nel caso avessi ricevuto un avviso di accertamento da parte del Comune o dal suo concessionario.

–> Per maggiori informazioni contattaci per email o al numero 0721/200173; un nostro professionista sarà lieto di rispondere ad ogni tua domanda.

Studio commerciale Ricci & Associati
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info@studioricciroberto.it


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